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 Statuto

Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE LEGALE – DURATA

1.1 -   L’Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro è denominata “Federazione Italiana Cronometristi – Associazione Sportiva Dilettantistica Cronometristi di Vicenza”.

1.2 -   L’Associazione ha sede in Vicenza, Viale Trento n° 288 ed ha durata illimitata.

Art. 2 – SCOPO

2.1 -   L’Associazione è apolitica, aconfessionale, ha autonomia patrimoniale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in forma indiretta, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2.2 -   Ha lo scopo di dedicarsi esclusivamente alla rilevazione dei tempi, alla visualizzazione dei dati e all'elaborazione delle classifiche in manifestazioni sportive, nonché di promuovere, incrementare e coordinare l’attività sportiva di cronometraggio degli associati, con adeguata attività didattica, a carattere dilettantistico e con finalità sportive, secondo le norme della Federazione Italiana Cronometristi (F.I.Cr.); contribuisce al raggiungimento degli scopi della F.I.Cr. ed al suo maggiore potenziamento.

Art. 3 – VINCOLO FEDERALE

3.1 -   L’Associazione in quanto affiliata alla F.I.Cr. è riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dalla F.I.Cr. se delegata, ne accetta incondizionatamente lo Statuto, i Regolamenti di quest’ultima, nonché tutte le disposizioni emanate dal Consiglio Federale (C.F.) e si impegna ad osservarli e ai farli osservare dai propri associati.

3.2 -   L’Associazione opera per delega della F.I.Cr. nel territorio della provincia di Vicenza.

3.3 -   Può operare anche altrove, in Italia o all’estero, sussistendo i presupposti fissati dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale (R.O. Federale) della F.I.Cr..

Art. 4 – COSTITUZIONE – ASSOCIATI

4.1 -   Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione devono redigere una richiesta di ammissione. I requisiti previsti sono quelli fissati dall’art.4.7 dello Statuto Federale.

4.2 -   L’Associazione è costituita dagli Associati che, salvo eccezioni autorizzate dal C.F., hanno la residenza o il domicilio nel territorio di competenza dell’Associazione.

4.3 -   In materia di passaggi degli associati tra le singole Associazioni trova, in ogni caso, applicazione la disciplina di cui al vigente R.O. Federale

4.4 -   Gli Associati devono essere tesserati alla F.I.Cr., secondo le modalità e nelle categorie da queste previste, che sono:

- Allievi;

- Ufficiali;

- Benemeriti;

- Ruolo d’Onore.

4.5 -   Tutti gli Associati, con le limitazioni previste per gli Allievi dal R.O. Federale, godono al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.

Art. 5 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE

5.1 -   La qualifica di Associato si perde per:

- dimissioni;

- radiazione pronunciata dagli Organi di Giustizia Federali;

- cancellazione dai ruoli federali;

- mancato pagamento della quota associativa;

- per trasferimento ad altra Associazione.

5.2 -   Gli Associati che intendono rassegnare le dimissioni dovranno inviare formale comunicazione scritta in tal senso indirizzata al Presidente dell’Associazione ed alla S.G. della F.I.Cr..

5.3 -   L’Associato che non adempia all’obbligo del pagamento della quota Associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, comunicato con formale invito di pagamento rivoltogli dal Presidente dell’Associazione, sarà considerato dimissionario senza altra comunicazione.

5.4 -   Colui che perde la qualifica di Associato, non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

E’ comunque tenuto a soddisfare tutti gli eventuali obblighi, di qualsiasi natura, contratti verso l’Associazione e la F.I.Cr..

5.5 -   Colui che, cessando di appartenere all’Associazione, è cancellato dai ruoli della F.I.Cr., è obbligato alla restituzione del materiale (di abbigliamento e non) ricevuto gratuitamente in dotazione.

Art. 6 – QUOTE SOCIALI

6.1 -   Gli associati hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale, nell’ammontare e termini fissati dal Consiglio Direttivo; salvo diversa indicazione la quota sarà trattenuta d’ufficio dai rimborsi spettanti per i servizi svolti nell’anno precedente.

6.2 -   La quota associativa non è rivalutabile, né trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 7 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

7.1 -   Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

7.2 -   Tutti gli associati godono dell’elettorato attivo e passivo con le limitazioni previste dallo Statuto Federale, dal R.O. Federale, e dal presente Statuto.

Art. 8 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

É dovere degli Associati osservare quanto disposto dalle normative federali.

Gli Associati devono inoltre:

- contribuire al raggiungimento degli scopi della Associazione, al maggior potenziamento di essa e all’osservanza delle norme statutarie;

- mantenere irreprensibile condotta retta e leale.

Art. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- Revisori del Fondo Comune;

- il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

10.1 -  L’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è composta da tutti gli Associati. Hanno diritto al voto gli Associati non posti “fuori quadro” per l’anno precedente lo svolgimento dell’Assemblea ed in regola con il pagamento della quota associativa. Gli Allievi acquisiscono il diritto di voto con le limitazioni previste dal R.O. Federale.

10.2 -  Le Assemblee sono convocate dal Presidente di Associazione mediante raccomandata, raccomandata a mano, fax o altro mezzo idoneo che consenta la verifica dell’avvenuta ricezione da parte di tutti gli Associati, almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento; l’avviso di convocazione, da affiggersi anche all’albo dell’Associazione nel medesimo termine, deve precisare il luogo, il giorno e l’ora di inizio dei lavori, anche in seconda sessione, e gli argomenti all’Ordine del Giorno.

10.3 -  L’Assemblea elegge, anche per acclamazione, il suo Presidente, il Segretario e due scrutatori; il Presidente può essere scelto tra i non Associati, ma deve essere un Tesserato alla F.I.Cr.. Il Presidente dell’Associazione non può essere eletto Presidente dell’Assemblea.

10.4 -  Il Presidente, prima di dichiarare l’Assemblea validamente costituita, constata il numero dei presenti e dei voti esprimibili dall’Assemblea.

Le Assemblee, tranne che nei casi specificatamente contemplati, deliberano a maggioranza semplice.

Le votazioni, salvo i casi espressamente contemplati dal presente Statuto, avverranno, a scelta del Presidente dell’Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale.

Su espressa richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei presenti aventi diritto al voto il Presidente dell’Assemblea dovrà comunque indire le votazioni a scrutinio segreto così come per tutte le votazioni che riguardano persone.

10.5 -  Ogni Associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Lo svolgimento dei lavori deve essere riportato in un verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea; detto verbale, deve essere posto a disposizione degli Associati ed inviato, alla Segreteria Generale della F.I.Cr. secondo i termini del R.O. Federale.

10.6 -  Per la votazione degli organi associativi si procede con le seguenti modalità:

per l’elezione del Presidente di Associazione, dei Consiglieri, dei Revisori del Fondo Comune e del Collegio dei Probiviri votano tutti gli Associati aventi diritto al voto ai sensi del precedente 10.1, con schede separate per ogni votazione.

10.7 -  L’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, può essere convoca sia in presenza sia a distanza, secondo apposita delibera del Consiglio Direttivo. Per la modalità a distanza il Consiglio Direttivo deve individuare apposita piattaforma che consenta lo svolgimento in modo regolare, in particolare deve garantire certa identificazione dei partecipanti, e segretezza delle votazioni nei casi previsti.

Art. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

11.1 -  L’Assemblea Ordinaria deve svolgersi nel mese di gennaio di ogni anno e l’Ordine del Giorno deve prevedere la discussione e le deliberazioni conseguenti al rendiconto che deve essere accompagnato dalla Relazione dei Revisori del fondo comune ed alla relazione del Consiglio Direttivo sull’attività dell’anno solare precedente nonché l’esame del bilancio preventivo; tali documenti devono essere posti a disposizione degli Associati, con pubblicazione sul sito Web e presso la Sede associativa, almeno sette giorni prima dell’Assemblea.

L’Assemblea Ordinaria che si svolge nel mese di gennaio dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, anche secondo le indicazioni del C.F. della F.I.Cr., provvede al rinnovo delle cariche associative.

11.2 -  L’Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, qualora sia presente, anche per delega, la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, almeno un’ora dopo rispetto alla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

11.3 -  La mancata approvazione del rendiconto o della relazione comporta la decadenza degli Organi elettivi dell’Associazione e da ogni incarico ad essi attribuito, salva l’ordinaria amministrazione; entro i 30 giorni successivi il Presidente deve convocare l’Assemblea Straordinaria per le nuove elezioni.

Art. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

12.1 -  Salvi i casi di obbligatorietà, il Presidente convoca l’Assemblea Straordinaria qualora lo ritenga opportuno; deve convocarla entro 30 giorni qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei Consiglieri o da almeno ¼ (un quarto) degli Associati aventi diritto a voto e, in ogni caso, per apportare modifiche allo Statuto Associativo o per la proposta di scioglimento dell’Associazione.

12.2 -  Costituiscono casi obbligatori di convocazione:

- le dimissioni del Presidente dell’Associazione;

- la mancata approvazione del rendiconto e/o della relazione annuale del Consiglio Direttivo da parte della Assemblea;

- la impossibilità di reintegrare i componenti del Collegio dei Revisori del Fondo Comune.

12.3 -  L’Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, se sono presenti anche per delega, i 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da fissarsi almeno un’ora dopo rispetto alla prima, se è presente, anche per delega, la metà più uno degli aventi diritto a voto.

Art. 13 – ELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

13.1 -  Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli Associati che abbiano i requisiti di cui all’art. 31 dello Statuto della F.I.Cr..

13.2 -  L’elezione alle cariche associative avviene a scrutinio segreto. Il numero delle preferenze da attribuire sarà pari al numero delle cariche da eleggere nei relativi Consigli e Collegi.

13.3 -  Tutte le cariche sono onorifiche ed hanno la durata di 4 anni coincidente con il ciclo olimpico.

13.4 -  Tutti possono essere rieletti senza alcun limite.

13.5 -  I revisori ed i probiviri non possono rivestire altra carica associativa.

Art. 14 – ANNO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 -  Il Consiglio Direttivo (C.D.) è composto dal Presidente e da 10 (dieci) Consiglieri, eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto.

15.2 -  Per far parte del Consiglio è necessario aver maturato almeno 3 anni di anzianità di tesseramento alla F.I.Cr..

15.3 -  Il C.D. dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea; adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico e amministrativo dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali; redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

15.4 -  Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte l’anno. Il Presidente ha l’obbligo di convocare il C.D. se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri o dei Revisori.

15.5 -  Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

15.6 -  Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere verbalizzate nell’apposito libro del C.D. a cura del Segretario e pubblicate sul sito Web, quelle che rivestono particolare importanza per tutti gli Associati debbono essere affisse all’albo presso la sede dell’Associazione.

15.7 -  I Consiglieri assenti in tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, saranno considerati dimissionari.

15.8 -  Nel caso in cui venga a mancare un Consigliere per dimissioni, decesso, radiazione o adozione di provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione, verrà sostituito dal primo dei non eletti, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto.

15.9 -  Nel caso in cui la reintegrazione non sia possibile, si dovrà procedere al reintegro con nuove elezioni, che avranno luogo in occasione della prima Assemblea utile.

15.10 -         Nel caso in cui venga a mancare in tempi diversi la maggioranza dei Consiglieri, si dovrà procedere a nuove elezioni da svolgersi entro 60 giorni, per il rinnovo soltanto di tutti i Consiglieri.

15.11 -         Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri, decadono Presidente e Consiglieri e si dovrà procedere entro 60 giorni a nuove elezioni.

Il C.D. deve inoltre:

- eleggere, nella sua prima riunione utile, nel proprio ambito, il Vicepresidente Vicario, il secondo Vicepresidente, e il Segretario-Cassiere e nominare il responsabile delle apparecchiature;

- ratificare i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente in materia di competenza del C.D.;

- determinare la quota associativa annua;

- fissare il numero minimo dei servizi che ogni associato deve svolgere nell’anno (quorum);

- dichiarare “fuori quadro” coloro che non abbiano raggiunto tale minimo.

15.12 -         Il C.D., per un migliore funzionamento dell’Associazione, può affidare specifici incarichi ad Associati.

15.13 -         Il Presidente dell’Associazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle adunanze del Consiglio Direttivo, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti circa gli argomenti da discutere nonché gli I.T.T. ed i Revisori del fondo comune, che parteciperanno esclusivamente alla discussione degli argomenti per i quali sono invitati.

15.14 E’ fatto divieto ai Consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associativa se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad ente di promozione sportiva.

Art. 16 – IL PRESIDENTE

16.1 -  Il Presidente è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti.

16.2 -  Per essere eletto Presidente è necessario aver maturato almeno 4 anni di anzianità di tesseramento alla F.I.Cr..

16.3 -  Ha la rappresentanza legale della Associazione, la firma degli atti e provvedimenti, con facoltà di delega; coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell’attività; adotta i provvedimenti a carattere di urgenza, con l’obbligo di ratifica del C.D. nella prima riunione, pena la decadenza.

16.4 -  Convoca il Consiglio Direttivo di cui presiede le adunanze e firma le deliberazioni.

16.5 -  Convoca e dichiara aperte le Assemblee e predispone, direttamente o per delega, i servizi di cronometraggio.

16.6 -  In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente dell’Associazione, decade l’intero C.D..

Art. 17 – I VICEPRESIDENTI

Il Vicepresidente Vicario o l’altro Vicepresidente in caso di suo impedimento, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone temporaneamente le funzioni. In caso di dimissioni o di assenza definitiva del Presidente, assume a tutti gli effetti e temporaneamente la rappresentanza dell’Associazione e convoca l’Assemblea Straordinaria, che dovrà svolgersi entro 30 giorni, per l'elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo C.D..

Art. 18 – IL SEGRETARIO-CASSIERE

18.1 -  Il Segretario-Cassiere dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento della Associazione.

18.2 -  Deve tenere l’inventario delle attrezzature di proprietà o in dotazione all’Associazione, nonché un registro di cassa.

Art. 19 – RESPONSABILE APPARECCHIATURE

Il Responsabile delle apparecchiature cura e provvede alla regolare manutenzione delle apparecchiature sia di proprietà dell’Associazione, sia di quelle in uso e/o assegnate all’Associazione dalla F.I.Cr. o da terzi; provvede alla redazione dell’inventario delle apparecchiature di cronometraggio sia di proprietà della Federazione che di quelle dell’Associazione, con indicazione dell’effettivo stato d’uso, che va allegato al rendiconto.

Art. 20 – ORGANO DI REVISIONE DEL FONDO COMUNE

20.1 -  L’Organo di Revisione è costituito da un Collegio composto da tre revisori effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea.

20.2 -  I componenti nella prima riunione, da tenersi non oltre venti giorni dalla data dell’Assemblea, eleggono tra i componenti il Presidente del Collegio, il quale ne darà comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione.

20.3 -  Il Collegio dei Revisori del Fondo Comune non decade in caso di decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

20.4 -  I Revisori hanno funzioni di controllo e verifica dei libri contabili; qualora rilevino irregolarità amministrative devono comunicarle per iscritto al C.D. per i necessari provvedimenti.

20.5 -  Accompagnano il rendiconto, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, con una relazione scritta.

20.6 -  I Revisori hanno diritto a partecipare alle riunioni del C.D., verificano la redazione dell’inventario delle apparecchiature di cronometraggio sia di proprietà della Federazione che di quelle dell’Associazione, con indicazione dell’effettivo stato d’uso, che va allegato al rendiconto.

20.7 -  Il Presidente del Collegio dei Revisori del Fondo Comune convoca l’Assemblea Straordinaria in caso di contestuali impedimenti da parte del Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 21 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

21.1 -  Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, come le altre cariche sociali, dall’Assemblea.

21.2 -  Per far parte del Collegio è necessario aver maturato almeno 15 anni di anzianità di tesseramento alla F.I.Cr..

21.3 -  Il Collegio è chiamato ad esprimere pareri a proposito di particolari situazioni e a giudicare, su denuncia del Presidente, della maggioranza dei Consiglieri o anche in maniera autonoma, sulla condotta degli Associati.

21.4 -  Ferma restando la competenza degli Organi di Giustizia Federali, di cui all’art.1.2 del Regolamento di Giustizia, il Collegio giudica su comportamenti di attività extrafederale, ma che abbiano riflessi nell’ambito associativo.

21.5 -  Le sanzioni che può irrogare sono ammonizioni e biasimo.

Art. 22 – ISTRUTTORI TECNICI TERRITORIALI

Gli Istruttori Tecnici Territoriali (I.T.T.), scelti dal C.D. e nominati dopo idoneo corso di formazione organizzato dalla Scuola Federale di Cronometraggio (S.F.C.), provvedono, d’intesa e secondo le indicazione del C.D., all’organizzazione periodica di corsi ed esami per allievi, nonché dei corsi di aggiornamento ed approfondimento su apparecchiature e regolamenti, nonché alla preparazione degli allievi agli esami per il passaggio alla categoria ufficiali.

Art. 23 – PATRIMONIO E RENDICONTO

23.1 -  Il patrimonio consiste in tutti i beni che a qualsiasi titolo siano diventati di proprietà dell’Associazione. In esso confluiscono le quote sociali che gli associati sono tenuti a versare annualmente.

23.2 -  Il rendiconto annuale dovrà comprendere:

- la situazione patrimoniale;

- il rendiconto della gestione;

- l’inventario al 31 dicembre dei beni di proprietà della F.I.Cr. assegnati all’Associazione e dei beni di proprietà dell’Associazione, con indicazione del loro effettivo stato d’uso.

23.3 -  Il rendiconto va presentato all’approvazione della Assemblea con le relazioni del C.D. e dei Revisori. Le relazioni devono essere redatte per iscritto.

23.4 -  Il Consiglio Direttivo, almeno sette giorni prima dell’Assemblea, deve depositare presso la segreteria dell’Associazione il rendiconto, consentendone l’esame a tutti gli Associati.

23.5 -  E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24 – NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO

L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle libere prestazioni fornite dagli associati.

Art. 25 – MODIFICHE ALLO STATUTO

25.1 -  Lo Statuto associativo può essere modificato soltanto dall’Assemblea straordinaria degli associati su proposta del C.D. o di almeno 1/3 degli associati o per conformità allo Statuto vigente della F.I.Cr..

25.2 -  La relativa delibera deve essere approvata da almeno i 2/3 dei voti.

25.3 -  Le modifiche apportate entreranno in vigore solo dopo l’approvazione della F.I.Cr..

Art. 26 – SCIOGLIMENTO

26.1 -  Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato soltanto da una Assemblea Straordinaria degli associati e sarà valido solo se approvato con la maggioranza almeno dei 4/5 degli associati.

In tale Assemblea non sono ammesse deleghe, e deve svolgersi tassativamente in presenza.

26.2 -  Il Consiglio Direttivo ed i Revisori del Fondo Comune sono responsabili, in solido, della riconsegna al Delegato Provinciale F.I.Cr. delle apparecchiature e dei beni della F.I.Cr. concessi in uso nonché della restituzione dei contributi non utilizzati, redigendo gli opportuni inventari e rendiconti (art. 6.2 e 6.3 R.O.).

26.3 -  L’Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.

26.4 -  Qualsiasi residuo attivo che dovesse permanere al termine della procedura di liquidazione dovrà essere destinato alla Federazione Italiana Cronometristi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – INADEMPIENZE

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento della Associazione o di mancata convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria nel casi previsti dal presente Statuto, ogni associato può denunciare i fatti al Presidente Federale (P.F.). Questi, dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione o i denunzianti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, provvederà a convocare direttamente ed al più presto possibile l’Assemblea. Le decisioni del P.F. sono insindacabili ed inappellabili in quanto gli Associati lo riconoscono come arbitro amichevole compositore.

Art. 28 – VARIE

28.1 -  Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Cronometristi e le norme del Codice Civile.

28.2 -  Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale ed entra in vigore dopo la ratifica della F.I.Cr..

 

Approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Associati il 29/01/2021.

 

 

 



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